Trento, 21 agosto 2007
DISEGNO DI LEGGE n. 260
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI GIOVANI
Relazione
Il tema del coinvolgimento e della partecipazione dei giovani alla vita attiva di una comunità ed in particolare alle attività delle sue istituzioni è sicuramente in primo piano ed all’ordine del giorno dell’agenda politica, sia a livello nazionale che locale. Indubbiamente non ci potrà essere un futuro di qualità per la nostra democrazia se non sapremo individuare forme, modi e tempi per “introdurre” i giovani in questo mondo, sempre più arroccato su se stesso e su persone che spesso fanno della politica una questione professionale lungo tutto l’arco della loro vita lavorativa. Occorre invece, a giudizio del proponente, tornare a vivere la politica come diritto-dovere di ogni cittadino per il bene della collettività, educando alla cittadinanza attiva ed alla solidarietà, sociale e intergenerazionale. Ed offrendo a ciascuno gli strumenti e le occasioni per partecipare e per portare il proprio contributo al dibattito.
In una sorta di “gerontocrazia” come quella che vige nel nostro Paese – basti guardare all’età delle massime cariche dello Stato rispetto all’età media dei leader di altri Paesi, europei e non – occorre pertanto individuare strumenti nuovi per far fronte ad una vera e propria emergenza, poiché intere generazioni rischiano di “saltare il giro” e di perdere l’occasione per essere protagoniste sulla scena politica.
Le proposte ovviamente non mancano. Alcuni individuano la soluzione nelle quote cosiddette “bianche”, richiamandosi alle quote “rosa” proposte per il maggior coinvolgimento del genere femminile. Premesso che la parità di genere non può essere banalmente confusa con un maggior coinvolgimento dei giovani, ciò comunque non è previsto da norme statali e creerebbe il precedente per innumerevoli rivendicazioni (perché no le “quote anziani o pensionati”, o le “quote disabili”, o le quote “dipendenti pubblici”, e via elencando). Le forze politiche dovrebbero farsi un bell’esame di coscienza ed impegnarsi maggiormente per un vero coinvolgimento delle donne e per una reale volontà di ricambio della classe politica, favorendo di conseguenza la partecipazione e la crescita dei giovani anche in politica. Ma finché non si sarà arrivati a questo punto tutte le iniziative che potranno essere messe in campo torneranno certamente utili allo scopo.
Va inoltre ricordato che il Consiglio provinciale di Trento svolge da diversi anni – meritoriamente e con grande qualità – un lavoro di avvicinamento dei giovani alla massima istituzione democratica della nostra Autonomia. Decine di classi e centinaia di giovani, accompagnati dai loro insegnanti, hanno potuto in questi anni entrare in contatto con il mondo poco conosciuto della politica e delle istituzioni locali e questo concorrerà sicuramente a formare cittadini più consapevoli dell’importanza della nostra Autonomia e della partecipazione attiva alla sua gestione, anche attraverso le forze politiche e le istituzioni.
Si tratta ora di fare un passo in più e la recente istituzione del Consiglio regionale dei giovani studenti della Liguria ha fornito l’occasione per valutare l’opportunità di una simile iniziativa anche a livello trentino.
Ne è nato il presente disegno di legge, il quale detta le modalità per l’istituzione, all’interno del Consiglio provinciale di Trento, di un analogo organismo composto però da 35 giovani studenti appartenenti ai vari livelli della scuola secondaria superiore e della formazione professionale del Trentino. Il tetto della partecipazione all’attività scolastica da un lato pone dei limiti al coinvolgimento di tutti i giovani anche di età superiore ai 18-19 anni – i quali però essendo maggiorenni hanno già per legge i diritto all’elettorato attivo e passivo e dunque maggiori occasioni per entrare in contatto con la politica – ma dall’altro offre innegabili condizioni di favore per quanto riguarda le modalità di elezione dei 35 consiglieri, oltre ad una “base elettorale” largamente rappresentativa della popolazione trentina di età tra i 14 ed i 18 anni; consente infine l’occasione di utilizzare l’appuntamento elettorale come “esercizio” di educazione civica, da accompagnare e da far seguire con appositi momenti formativi, in classe ed all’interno delle istituzioni autonomistiche.
Un “parlamentino” come quello proposto nel presente disegno di legge offrirebbe l’occasione ai giovani eletti per entrare in pieno nelle dinamiche delle istituzioni, per consentire ai giovani di dire la loro sulle leggi in fase di formazione che li riguardano più direttamente. Ed il nuovo consiglio potrebbe poi confrontarsi con analoghe esperienze attivate in altre regioni, italiane e di altri Paesi, in particolare all’interno dell’Unione europea, che rappresenta per tutti i nostri giovani un primario contesto di riferimento.
Per ovvi motivi il nuovo Consiglio non sarebbe dotato ne’ di grandi competenze – semmai quelle di maggiori interesse per i giovani – ne’ di dotazioni economiche o strutturali, potendo contare sull’inquadramento all’interno del Consiglio provinciale. Si prevede infatti una forte azione di controllo sul suo funzionamento da parte dell’ufficio di Presidenza.
Illustrazione degli articoli
L’articolo 1 detta le finalità della legge, che sono ravvisabili nella volontà di riconoscere la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale e di operare per creare forme di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale del Trentino.
Con l’articolo 2 si prevede l’istituzione del Consiglio provinciale dei giovani del Trentino, “quale organismo di consultazione e rappresentanza unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani” e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di interesse in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.
L’articolo 3 detta le norme per la composizione del Consiglio dei giovani, individuandone il numero in 35 e fissando la durata della legislatura in 5 anni.
Un regolamento, previsto all’articolo 4 ed adottato dal Consiglio provinciale fisserà le modalità di funzionamento.
L’articolo 5 detta la norma per l’insediamento del Consiglio, mentre all’articolo 6 vengono individuate alcune condizioni per il funzionamento, tra le quali l’istituzione di tre commissioni su temi di interesse giovanile. Sono inoltre individuate le condizioni nelle quali il presidente “senior” del Consiglio possa chiedere il coinvolgimento del Consiglio dei giovani.
L’articolo 6 precisa le modalità di funzionamento del consiglio provinciale dei giovani.
L’articolo 7 introduce la relazione annuale al Consiglio provinciale, un’occasione unica per far ascoltare ai 35 consiglieri “senior” ed alla giunta provinciale le valutazioni dei giovani trentini.
Nell’articolo 8 si afferma che “i lavori e l'attività del Consiglio provinciale dei giovani sono pubblicate su apposite pagine del sito internet e sulle riviste del Consiglio provinciale di Trento e che gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute”.
Chiudono il disegno di legge le disposizioni transitorie e finanziarie: con le prime si fissa in 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il termine entro il quale l'Ufficio di presidenza individua il sistema di rappresentanza e le modalità di elezione del consiglio ed organizza le consultazioni elettorali; afferma inoltre che le strutture di supporto dell’attività del consiglio dei giovani saranno individuate entro lo stesso termine. Infine che le spese del nuovo consiglio dei giovani dovranno rientrare nel bilancio complessivo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
Cons. prov. dott. Roberto Bombarda |
Disegno di legge
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento riconosce la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondamentale della società democratica per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica e sociale.
2. La Provincia opera per creare forme di partecipazione e rappresentanza degli studenti alla vita istituzionale del Trentino.
Art. 2
Istituzione del consiglio provinciale dei giovani
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio provinciale, il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, quale organismo di consultazione e rappresentanza provinciale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di interesse dei giovani in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.
2. Il consiglio provinciale dei giovani comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale le iniziative che ritiene utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti.
3. Il consiglio provinciale dei giovani può richiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani regionali, nazionali ed internazionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell'Unione europea.
Art. 3
Composizione
1. Il consiglio provinciale dei giovani è composto di trentacinque studenti di età non inferiore ai quattordici anni, eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca degli istituti, delle scuole del secondo ciclo di istruzione e dei centri di formazione professionale presenti sul territorio provinciale.
2. Il consiglio provinciale dei giovani dura in carica cinque anni.
3. Gli studenti eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del consiglio provinciale dei giovani e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
4. Lo studente eletto che non sia più iscritto a istituti o scuole del secondo ciclo di istruzione o centri di formazione professionale presenti sul territorio provinciale cessa dall'esercizio della funzione di rappresentanza.
5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio provinciale dei giovani comporta la decadenza.
6. Nell'ipotesi in cui lo studente eletto cessi o decada dal proprio mandato per una qualsiasi causa, viene sostituito dal primo studente della stessa lista non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
7. L'elezione del consiglio provinciale dei giovani si svolge entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio provinciale.
8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale disciplina le modalità di elezione del consiglio provinciale dei giovani del Trentino.
9. Le liste, a pena di esclusione, garantiscono che i generi maschile e femminile siano parimenti rappresentati.
Art. 4
Regolamento sul funzionamento
1. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento.
Art. 5
Prima seduta e presidenza provvisoria
1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata allo studente eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità allo studente eletto più anziano. Lo studente eletto più giovane svolge le funzioni di segretario.
Art. 6
Funzionamento
1. Il consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno presso la sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani sono istituite tre commissioni permanenti per l'esame di tutte le questioni, con competenza nelle seguenti materie:
a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
b) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
c) sport, cultura ed attività per il tempo libero.
3. Ogni studente non può far parte di più di due commissioni. Ciascuna commissione si riunisce, di regola, non più di sei volte nel corso dell'anno.
4. All'atto dell'assegnazione di un nuovo disegno di legge alla commissione consiliare competente, il Presidente del Consiglio provinciale valuta l'opportunità di trasmetterne copia anche al presidente del consiglio provinciale dei giovani, per ottenere un parere dall'apposita commissione consiliare o dal consiglio provinciale dei giovani.
5. Il Presidente del Consiglio provinciale, sentito l'Ufficio di presidenza, può richiedere al presidente del consiglio provinciale dei giovani l'espressione di un parere su ogni altro argomento che ritiene di interesse per i giovani.
6. Le determinazioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani sono trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione ai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia.
Art. 7
Relazione annuale al Consiglio provinciale
1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani predispone ed illustra annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative proposte.
Art. 8
Dotazioni strumentali e rimborso delle spese
1. I lavori e l'attività del consiglio provinciale dei giovani sono pubblicati su apposite pagine del sito internet e sulle riviste del Consiglio provinciale di Trento.
2. Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge l'Ufficio di presidenza individua il sistema di rappresentanza e le modalità di elezione del consiglio provinciale dei giovani ed organizza le consultazioni elettorali.
2. Le strutture di supporto all'attività del consiglio provinciale dei giovani sono individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 10
Disposizione finanziaria
1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio. |